143.116 Ordinanza del DFAE del 13 novembre 2002 concernente l'ordinanza sui documenti d'identità (O-ODI-DFAE)

143.116 Verordnung des EDA vom 13. November 2002 zur Ausweisverordnung (VVAwG)

Art. 22 Contenuto dei passaporti

Nei passaporti diplomatici e di servizio possono essere iscritti, oltre ai dati secondo l’articolo 14 ODI, la descrizione della funzione e altri dati necessari per svolgere una missione, una carica, un mandato o un’attività.

Art. 22 Inhalt der Pässe

In den Diplomaten- und Dienstpässen können zusätzlich zu den Angaben nach Artikel 14 VAwG Funktionsbezeichnungen und andere Angaben eingetragen werden, die zur Ausübung einer Mission, eines Amtes, eines Mandates oder einer Tätigkeit notwendig sind.

 

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