1 Se la SEM o le autorità partecipanti al sistema d’informazione menzionate nell’articolo 7 capoverso 1 affidano a un terzo, in virtù di un’autorizzazione legale, l’adempimento di compiti giusta la LStrI94, la LAsi95 o la LCit96, l’ufficio federale competente ai sensi dell’articolo 3 capoversi 2 o 3 può concedere a questo terzo di accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali trattati nel sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti legali.97
2 La SEM si assicura che i terzi incaricati rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.98
3 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
97 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5437; FF 2002 3327).
98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 apr. 2006 sull’adeguamento della LSISA in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1941).
1 Beauftragen das
2 Das
3 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten.
92 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 16. Dez. 2005 über Ausländerinnen und Ausländer, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5437; BBl 2002 3709).
93 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 12. April 2006 über die Anpassung des BGIAA infolge der Zusammenlegung der Bundesämter IMES und BFF, in Kraft seit 29. Mai 2006 (AS 2006 1941).
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