142.311.23 Ordinanza del DFGP del 4 dicembre 2018 sull'esercizio dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti

142.311.23 Verordnung des EJPD vom 4. Dezember 2018 über den Betrieb von Zentren des Bundes und Unterkünften an den Flughäfen

Art. 13 Mezzi di comunicazione

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione hanno accesso a mezzi di comunicazione quali telefono e Internet. Il regolamento interno disciplina in particolare la durata e gli orari dell’utilizzo.

Art. 13 Kommunikationsmittel

Den Asylsuchenden und Schutzbedürftigen stehen Kommunikationsmittel wie Telefon und Internet zur Verfügung. Die Hausordnung regelt namentlich Nutzungsumfang und -zeiten.

 

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