(art. 47 LAsi)
I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all’Ufficio federale di polizia.
110 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).
(Art. 47 AsylG)
Die Kantone richten ihre Gesuche um polizeiliche Ausschreibung direkt an das Bundesamt für Polizeiwesen.
110 Fassung gemäss Ziff. I 5 der V vom 15. Okt. 2008 über die Anpassungen an das Bundesgesetz über die polizeilichen Informationssysteme des Bundes, in Kraft seit 5. Dez. 2008 (AS 2008 4943).
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