142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 66 Impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti

1 D’intesa con le autorità straniere che distaccano i consulenti, con le competenti autorità di controllo alla frontiera svizzere e con il DFAE, la SEM stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti stranieri in materia di documenti.

2 D’intesa con le autorità svizzere di controllo alla frontiera, può concludere con le autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego. Gli accordi possono contemplare in particolare:

a.
la definizione di obiettivi comuni;
b.
la disciplina del comportamento, degli impieghi e delle competenze;
c.
la disciplina della mutua formazione nel luogo d’impiego.

3 L’attuazione operativa dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti compete alle autorità di controllo alla frontiera del luogo d’impiego.

Art. 64 Zusammenarbeit

Das SEM, die entsendenden Grenzkontrollbehörden und die Konsularische Direktion des EDA (KD) regeln ihre Zusammenarbeit, insbesondere:

a.
die Modalitäten für die Entsendung der schweizerischen Dokumentenberaterinnen und -berater;
b.
die Verteilung der Kosten für den Einsatz der schweizerischen Dokumentenberaterinnen und -berater;
c.
die Modalitäten für den Einsatz der ausländischen Dokumentenberaterinnen und -berater in der Schweiz.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.