142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 55 Dati contenuti nel sistema

1 Il sistema di riconoscimento facciale rileva e memorizza i dati seguenti:

a.
un’immagine statica del viso (immagine primaria);
b.
cognome, nomi e pseudonimi della persona in questione;
c.
data di nascita;
d.
sesso;
e.
cittadinanza;
f.
aeroporto di partenza;
g.
riprese visive dei documenti di viaggio, di altri documenti personali e dei documenti di volo;
h.
luogo, data e ora del rilevamento.

2 Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica del viso e memorizza i dati biometrici ottenuti.

3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a–f vengono ricavati dai documenti di viaggio e di volo. I dati che non figurano nei documenti verranno tratti dalle dichiarazioni della persona in questione.

Art. 4653

Aufgehoben

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.