142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Verordnung vom 15. August 2018 über die Einreise und die Visumerteilung (VEV)

Art. 38 Dipartimento federale degli affari esteri

1 Il DFAE ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera delle persone seguenti:

a.
persone che, in ragione della loro posizione politica, sono suscettibili di influire sulle relazioni internazionali della Svizzera;
b.
titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale che entrano o transitano in Svizzera;
c.
persone che godono di privilegi e immunità in virtù del diritto internazionale o conformemente all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007105 sullo Stato ospite.

2 È competente per le proroghe dei visti per soggiorni di breve durata e di transito aeroportuale rilasciati in virtù del capoverso 1. Questa competenza può essere delegata ai Cantoni.

3 Il DFAE emana istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio ambito di competenza.

Art. 36 Auslandvertretungen

Die Auslandvertretungen sind zuständig für die Erteilung, Verweigerung, Annullierung und Aufhebung von Visa für kurzfristige oder längerfristige Aufenthalte oder Visa für den Flughafentransit im Namen der zuständigen Behörden, das heisst des SEM, des EDA und der Kantone.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.