1 L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:343
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3 I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.
4 La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso 1.
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343 Nuovo testo del secondo per. giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).
344 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
345 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).
337 Fassung des zweiten Satzes gemäss Art. 127 hiernach, in Kraft seit 12. Dez. 2008 (AS 2008 5405 Art. 2 Bst. a).
338 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 12. Dez. 2008 über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge Überführung der nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention zum VBS, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6261).
339 Fassung gemäss Ziff. I 2 der V vom 12. Dez. 2008 über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge Überführung der nachrichtendienstlichen Teile des Dienstes für Analyse und Prävention zum VBS, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 6261).
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