131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 64 Duplice attività

La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.

Art. 64 Doppeltätigkeit

Das Amt eines Regierungsmitglieds oder eines vollamtlicher Richters ist mit jeder anderen bezahlten Tätigkeit unvereinbar.

 

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