131.235 Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, del 20 marzo 1977

131.235 Verfassung der Republik und des Kantons Jura, vom 20. März 1977

Art. 54

Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.

Art. 54

Der Staat und die Gemeinden sorgen für die öffentliche Ordnung, für Sicherheit und Ruhe.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.