131.232 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907

131.232 Verfassung des Kantons Wallis, vom 8. März 1907

Art. 5

Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

Art. 5

Niemand darf seinem ordentlichen Richter entzogen werden.

 

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