1 Nei quattro anni dopo la sua entrata in funzione, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma di legislatura in cui sono definiti gli obiettivi governativi e i mezzi per conseguirli, nonché il calendario previsto.
2 Tutti i membri del Consiglio di Stato sono vincolati al contenuto di questo programma.
3 Il Consiglio di Stato può modificare il programma di legislatura nel corso della legislatura medesima; presenta le modifiche al Gran Consiglio, il quale ne prende atto.
4 All’inizio di ogni anno, il Consiglio di Stato riferisce al Gran Consiglio sullo stato di attuazione del programma di legislatura.
1 Innerhalb von vier Monaten nach seinem Amtsantritt legt der Staatsrat dem Grossen Rat ein Legislaturprogramm vor, das die Ziele sowie die Mittel zur Zielerreichung umschreibt und den Zeitplan festlegt.
2 Alle Mitglieder des Staatsrates sind an den Inhalt dieses Programms gebunden.
3 Der Staatsrat kann das Programm im Laufe der Legislatur abändern; er unterbreitet die Änderungen dem Grossen Rat zur Kenntnisnahme.
4 Anfang Jahr erstattet der Staatsrat dem Grossen Rat Bericht über den Stand der Umsetzung des Legislaturprogramms.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.