131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997

131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997

Art. 90

1 La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

2 Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.

3 La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 90

1 Die V Urabstimmung über die Initiative auf Totalrevision der Verfassung muss innert 60 Tagen nach der Veröffentlichung des Zustandekommens der Initiative im Amtsblatt stattfinden.

2 Die übrigen Abstimmungen über Verfassungsinitiativen müssen innert 60 Tagen nach Abschluss der Beratungen des Grossen Rates oder des Verfassungsrates stattfinden.

3 Die Abstimmung über die Initiative auf Teilrevision muss auf jeden Fall spätestens innert zwei Jahren nach der Veröffentlichung des Zustandekommens im Amtsblatt stattfinden.

 

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