131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997

131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997

Art. 52

L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contemporaneamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 52

Die Wahl des Grossen Rates und des Staatsrats findet gleichzeitig alle vier Jahre an einem vom Staatsrat bestimmten Tag des Monats April statt.

 

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