131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997

131.229 Verfassung von Republik und Kanton Tessin, vom 14. Dezember 1997

Art. 34

1 Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

2 L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.


Art. 34

1 Die Behörden informieren die Bürger über die Abstimmungsvorlagen.

2 Die Ausübung des Stimmrechts muss erleichtert werden.

 

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