1 I tribunali sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge e al diritto.
2 Essi sono tenuti a non dare attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
1 Die Gerichte sind unabhängig und nur Gesetz und Recht unterworfen.
2 Sie sind gehalten, Erlassen die Anwendung zu versagen, die Bundesrecht oder kantonalem Verfassungs- oder Gesetzesrecht widersprechen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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