1 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni sono autorizzati a organizzarsi da sé, a eleggere le proprie autorità e i propri funzionari, a svolgere i propri compiti a propria discrezione e ad amministrare in piena indipendenza la cosa pubblica comunale.
2 Il legislatore concede ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.
1 Die Gemeinden sind im Rahmen von Verfassung und Gesetz befugt, sich selbst zu organisieren, ihre Behörden und Beamten zu wählen, ihre Aufgaben nach eigenem Ermessen zu erfüllen und ihre öffentlichen Sachen selbständig zu verwalten.
2 Der Gesetzgeber gewährt den Gemeinden möglichst weiten Handlungsspielraum.
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