131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 98

1 La Chiesa evangelica-riformata e la Chiesa cattolica-romana sono corporazioni riconosciute dal diritto pubblico.

2 La Chiesa evangelica-riformata di Stato e i loro comuni parrocchiali nonché la Chiesa cattolica di Stato sono corporazioni di diritto pubblico.

3 La legge può conferire lo statuto di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 98

1 Die evangelisch-reformierte Kirche und die römisch-katholische Kirche sind öffentlich-rechtlich anerkannt.

2 Die Evangelisch-reformierte Landeskirche und ihre Kirchgemeinden sowie die Katholische Landeskirche und ihre Kirchgemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts.

3 Durch Gesetz können weitere Religionsgemeinschaften öffentlich-rechtlich anerkannt werden.

 

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