131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 91

Il Cantone e i comuni sostengono le attività ricreative ragionevoli, le attività giovanili e lo sport.

Art. 91

Kanton und Gemeinden unterstützen die sinnvolle Freizeitgestaltung, die Jugendarbeit und den Sport.

 

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