131.226 Costituzione del Cantone dei Grigioni, del 14 settembre 2003

131.226 Verfassung des Kantons Graubünden, vom 14. September 2003

Art. 5

1 Il diritto funge da fondamento e da limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Le autorità e i privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Art. 5

1 Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns ist das Recht.

2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.

3 Behörden und Private handeln nach Treu und Glauben.

 

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