131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 7

1 Ognuno può essere tenuto a fornire determinate prestazioni personali, segnatamente lavori di pubblica utilità in caso di catastrofi o di situazioni di emergenza.

2 La legge ne stabilisce le condizioni.

Art. 7

1 Jede Person kann zu persönlicher Dienstleistung verpflichtet werden, namentlich zur Leistung von gemeinnütziger Arbeit bei Katastrophen und in Notlagen.

2 Das Gesetz bestimmt die Voraussetzungen.

 

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