131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 33

1 Sono eleggibili a membri di un’autorità coloro che hanno la capacità di voto.

2 Per l’eleggibilità ai tribunali la legge può prevedere condizioni speciali.

Art. 33

1 Wählbar in Behörden ist, wer stimmfähig ist.

2 Das Gesetz kann für die Wählbarkeit in die Gerichte besondere Voraussetzungen bestimmen.

 

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