131.225 Costituzione del Cantone di San Gallo, del 10 giugno 2001

131.225 Verfassung des Kantons St. Gallen, vom 10. Juni 2001

Art. 111

1 Le comunità religiose stabiliscono le linee fondamentali della loro organizzazione in uno Statuto ecclesiastico che richiede l’assenso dei loro membri aventi diritto di voto.

2 Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se:

a.
il diritto di voto e l’organizzazione della comunità religiosa sotto il profilo del diritto ecclesiastico sono conformi ai principi democratici;
b.
la gestione finanziaria è conforme ai principi di trasparenza e pubblicità;
c.
lo Statuto medesimo non contiene nulla di contrario al diritto federale o cantonale.

Art. 111

1 Die Religionsgemeinschaften regeln die Grundzüge ihrer Organisation in einem Erlass, der ihren Stimmberechtigten zur Abstimmung vorzulegen ist.

2 Die Regierung genehmigt den Erlass, wenn:

a.
Stimmrecht und staatskirchenrechtliche Organisation demokratischen Grundsätzen entsprechen;
b.
der Finanzhaushalt den Grundsätzen von Transparenz und Öffentlichkeit entspricht;
c.
kein Widerspruch zu Bundes- und kantonalem Recht besteht.
 

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