131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 9 Libertà personale

1 La libertà personale è garantita.

2 La tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti sono vietati.

3 Ognuno ha diritto alla tutela della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

Art. 9 Persönliche Freiheit

1 Die persönliche Freiheit ist gewährleistet.

2 Folter, unmenschliche und erniedrigende Strafen oder Behandlungen sind unzulässig.

3 Jede Person hat ein Recht auf Schutz ihrer Privatsphäre, ihrer Wohnung sowie ihres Brief- und Fernmeldegeheimnisses.

 

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