131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 62 Eleggibilità

Gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili a membri delle autorità cantonali. La legge disciplina le eccezioni.

Art. 62 Wählbarkeit

Wählbar in kantonale Behörden sind die im Kanton Stimmberechtigten. Ausnahmen regelt das Gesetz.

 

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