131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 43 Ordinamento economico a. Principio


1 Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a uno sviluppo economico diversificato ed equilibrato e si adoperano per creare e mantenere posti di lavoro.

2 Essi possono sostenere organizzazioni dedite alla promozione dello sviluppo economico.

3 Nei limiti delle loro possibilità, provvedono ad attenuare le crisi economiche e le loro conseguenze.

Art. 43 Wirtschaftsordnung a. Grundsatz


1 Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für eine vielseitige und ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung und setzen sich für die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen ein.

2 Sie können Organisationen unterstützen, welche die wirtschaftliche Entwicklung fördern.

3 Sie sorgen im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Milderung von Wirtschaftskrisen und deren Folgen.

 

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