131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 39 Opere sociali a. Aiuto sociale


1 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, prestano soccorso alle persone nel bisogno.

2 Essi si adoperano per prevenire le situazioni di emergenza sociale e promuovono le misure di autoaiuto.

3 Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

4 Il Cantone esercita la vigilanza sui centri di accoglienza.

Art. 39 Soziales a. Sozialhilfe


1 Kanton und Gemeinden unterstützen in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen hilfsbedürftige Menschen.

2 Sie sind bestrebt, sozialen Notlagen vorzubeugen und fördern die Vorkehren zur Selbsthilfe.

3 Sie können die Leistungen des Bundes für die soziale Sicherheit ergänzen.

4 Der Kanton beaufsichtigt die Heime.

 

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