131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 3 Cittadinanza

1 La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

2 L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 3 Bürgerrecht

1 Das Gemeindebürgerrecht ist Grundlage des Landrechts.

2 Erwerb und Verlust des Landrechts und des Gemeindebürgerrechts werden durch das Gesetz geregelt.

 

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