131.224.1 Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, del 30 aprile 1995

131.224.1 Verfassung des Kantons Appenzell A. Rh., vom 30. April 1995

Art. 12 Libertà di opinione e d’informazione

1 Ognuno può formare liberamente la propria opinione, manifestarla senza impedimenti di sorta e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo.

2 Lo Stato non può esercitare alcun controllo sull’espressione delle opinioni al fine di influenzarne il contenuto.

3 Chiunque possa dimostrare di avere un interesse legittimo ha il diritto, nei limiti fissati dalla legge, di consultare i documenti ufficiali, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 12 Meinungs- und Informationsfreiheit

1 Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden, sie ungehindert zu äussern und in Wort, Schrift, Bild oder in anderer Weise zu verbreiten.

2 Staatliche Kontrolle von Meinungsäusserungen zwecks Einflussnahme auf den Inhalt ist nicht zulässig.

3 Jede Person, die ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, hat im Rahmen des Gesetzes das Recht auf Einsicht in amtliche Akten, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.