131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 98 Scuole universitarie e scuole specializzate

1 Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica.

2 Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate.

3 Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.

Art. 98 Hoch- und Fachschulen

1 Der Kanton leistet einen angemessenen Beitrag an das schweizerische Hoch- und Fachschulwesen sowie an die wissenschaftliche Forschung.

2 Er sorgt für den Zugang zu schweizerischen Hoch- und Fachschulen.

3 Er beteiligt sich im Rahmen des Gesetzes an der Universität Basel.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.