131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 37 Controllo giudiziario

1 Ogni avente diritto di voto può ricorrere alla Corte costituzionale per violazione del diritto di voto.

2 Possono in particolare essere impugnati:

a.
la violazione del diritto di voto;
b.
la preparazione o lo svolgimento irregolari di elezioni o votazioni;
c.
il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio;
d.
la delega inammissibile di attribuzioni del Popolo ad altri organi.

Art. 37 Gerichtliche Kontrolle

1 Jeder Stimmberechtigte kann wegen Verletzung des Stimmrechts beim Verfassungsgericht Beschwerde führen.

2 Insbesondere kann angefochten werden:

a.
die Verletzung des Stimmrechts;
b.
die mangelhafte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen;
c.
die Missachtung von Volksbegehren durch den Landrat;
d.
die unzulässige Übertragung von Befugnissen des Volkes an andere Organe.
 

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