131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 151 Partecipazione dei Comuni

Sino all’emanazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue:

a.
le iniziative o le domande di referendum dei Comuni conformemente al § 49 capoverso 1 sono presentate dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Queste decisioni non sottostanno a referendum;
b.
il diritto dei Comuni d’essere sentiti conformemente al § 49 capoverso 3 è esercitato dal Municipio.

Art. 151 Mitwirkung der Gemeinden

Bis zum Erlass gesetzlicher Bestimmungen gilt folgende Regelung:

a.
Gemeindebegehren gemäss § 49 Absatz 1 werden durch die Gemeindeversammlung bzw. durch den Einwohnerrat gestellt. Diese Beschlüsse unterstehen dem Referendum nicht.
b.
Das Recht der Gemeinden, gemäss § 49 Absatz 3 angehört zu werden, nimmt der Gemeinderat wahr.
 

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