1 Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone.
2 Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.
1 Gebäude, Land und Kulturen sind gegen Schäden in dem vom Gesetz bestimmten Rahmen bei einer Anstalt des Kantons zu versichern.
2 Der Kanton kann durch Gesetz weitere Sachversicherungen obligatorisch erklären.
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