131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 128 Assicurazioni

1 Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone.

2 Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.

Art. 128 Versicherungswesen

1 Gebäude, Land und Kulturen sind gegen Schäden in dem vom Gesetz bestimmten Rahmen bei einer Anstalt des Kantons zu versichern.

2 Der Kanton kann durch Gesetz weitere Sachversicherungen obligatorisch erklären.

 

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