131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 12 Entrata in vigore degli atti normativi

1 Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione.

2 Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.

Art. 12 Inkrafttreten von Erlassen

1 Erlasse, über die eine Volksabstimmung stattfindet, treten frühestens am Tage nach der Abstimmung in Kraft.

2 Alle übrigen Erlasse treten in der Regel frühestens acht Tage nach der ordnungsgemässen Publikation in Kraft.

 

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