1 Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione.
2 Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.
1 Erlasse, über die eine Volksabstimmung stattfindet, treten frühestens am Tage nach der Abstimmung in Kraft.
2 Alle übrigen Erlasse treten in der Regel frühestens acht Tage nach der ordnungsgemässen Publikation in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.