131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 114 Approvvigionamento idrico

1 Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi.

2 Spetta ai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua.

Art. 114 Wasserversorgung

1 Der Kanton sorgt für die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser zur Sicherstellung des regionalen Wasserbedarfs. Er kann diese Aufgabe Dritten übertragen.

2 Den Gemeinden obliegt die Wasserversorgung in ihrem Gebiet. Sie sind insbesondere für die Wasserverteilung verantwortlich.

 

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