131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 107 Famiglia, giovani, anziani

1 Il Cantone e i Comuni proteggono la famiglia, la condizione genitoriale e la maternità.

2 In collaborazione con le organizzazioni private, essi si occupano dei bisogni dei giovani e degli anziani.

Art. 107 Familie, Jugend, Alter

1 Kanton und Gemeinden schützen Familie, Eltern- und Mutterschaft.

2 Sie nehmen sich in Zusammenarbeit mit privaten Organisationen der Belange von Jugend und Alter an.

 

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