131.222.2 Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, del 17 maggio 1984

131.222.2 Verfassung des Kantons Basel-Landschaft, vom 17. Mai 1984

Art. 10 Richieste alle autorità

1 Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. Le autorità rispondono entro un termine adeguato.

2 Ognuno può rivolgersi al difensore civico.

Art. 10 Eingaben an Behörden

1 Jeder kann ohne Nachteil Petitionen und andere Eingaben an die Behörden richten. Diese antworten innert angemessener Frist.

2 Jeder kann an den Ombudsman gelangen.

 

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