1 Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.
2 Per adempiere i loro compiti, le commissioni hanno il diritto di farsi dare informazioni, di consultare i documenti e di condurre inchieste nei limiti fissati dalla legge.
1 Der Grosse Rat bildet zur Vorbereitung seiner Beratungen Kommissionen.
2 Die Kommissionen verfügen zur Erfüllung ihrer Aufgaben über die vom Gesetz bezeichneten Auskunftsrechte, Einsichtsrechte und Untersuchungsbefugnisse.
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