Qualsivoglia modifica delle disposizioni della sezione concernente l’autonomia comunale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e dei tre decimi degli aventi diritto di voto.
Änderungen der Bestimmungen des Abschnitts über die Gemeindeautonomie bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Stimmenden und von drei Zehnteln der Stimmberechtigten.
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