1 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana, la Chiesa cattolica cristiana e la Comunità israelita sono riconosciute dal Cantone quali enti di diritto pubblico.
2 Esse hanno lo statuto di enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3 Altre Chiese e comunità religiose possono essere riconosciute quali enti di diritto pubblico mediante revisione della Costituzione.
1 Die Evangelisch-reformierte Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Christkatholische Kirche und die Israelitische Gemeinde sind vom Kanton öffentlichrechtlich anerkannt.
2 Sie sind öffentlichrechtliche Körperschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit.
3 Andere Kirchen und Religionsgemeinschaften können auf dem Weg der Verfassungsänderung öffentlichrechtlich anerkannt werden.
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