131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 96 Stranieri

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

Art. 96 Ausländer

Kanton und Gemeinden fördern in Zusammenarbeit mit privaten Organisationen Wohlfahrt und Eingliederung der Ausländer.

 

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