131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 94 Realizzazione degli obiettivi sociali

A complemento di quanto intrapreso su iniziativa e sotto responsabilità private, il Cantone realizza gli obiettivi sociali nei limiti della sua competenza e dei suoi mezzi.

Art. 94 Verwirklichung der Sozialziele

In Ergänzung der privaten Initiative und Verantwortung verwirklicht der Kanton, im Rahmen seiner Zuständigkeit und der verfügbaren Mittel, die Sozialziele.

 

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