131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 68 Indipendenza

1 I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

2 Essi devono rendere pubblici i loro legami con imprese e gruppi d’interesse.

Art. 68 Unabhängigkeit

1 Die Mitglieder des Kantonsrates üben ihr Mandat frei aus.

2 Sie müssen ihre Verbindungen zu Unternehmungen und Interessenorganisationen offen legen.

 

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