131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 61 Periodo amministrativo

1 Il periodo amministrativo per tutti i funzionari e per tutte le autorità del Cantone e dei Comuni è di quattro anni.

2 Tutte le elezioni avvengono per un periodo amministrativo o per il periodo amministrativo ancora restante.

Art. 61 Amtsperiode

1 Die Amtsperiode für alle Beamten und Behörden des Kantons und der Gemeinden beträgt vier Jahre.

2 Alle Wahlen erfolgen für eine Amtsperiode oder den Rest der Amtsperiode.

 

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