131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 38 Partiti

1 Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti.

2 Essi possono sostenerne l’attività.

Art. 38 Parteien

1 Kanton und Gemeinden anerkennen die Aufgaben der politischen Parteien.

2 Sie können ihre Tätigkeit unterstützen.

 

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