131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 148 Incompatibilità per i giudici

Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale:

a.
i parenti consanguinei e gli affini in linea retta, o collaterale fino al terzo grado compreso;
b.
i coniugi, nonché mogli e mariti di fratelli e sorelle.

Art. 148 Unvereinbarkeit für Richter

Bis zur Anpassung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation dürfen dem gleichen Gericht nicht angehören:

a.
Personen, die in gerader Linie oder bis und mit dem dritten Grad der Seitenlinie blutsverwandt oder verschwägert sind;
b.
Ehegatten sowie Ehegatten von Geschwistern.
 

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