131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986
131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986
Art. 148 Incompatibilità per i giudici
Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale:
- a.
- i parenti consanguinei e gli affini in linea retta, o collaterale fino al terzo grado compreso;
- b.
- i coniugi, nonché mogli e mariti di fratelli e sorelle.
Art. 148 Unvereinbarkeit für Richter
Bis zur Anpassung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation dürfen dem gleichen Gericht nicht angehören:
- a.
- Personen, die in gerader Linie oder bis und mit dem dritten Grad der Seitenlinie blutsverwandt oder verschwägert sind;
- b.
- Ehegatten sowie Ehegatten von Geschwistern.
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