131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 146 Domande di acquisto della cittadinanza

Se pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le domande di acquisto della cittadinanza presentate da Svizzeri sono trattate dal Consiglio di Stato.

Art. 146 Einbürgerungsgesuche

Beim Inkrafttreten dieser Verfassung hängige Einbürgerungsgesuche von Schweizern werden vom Regierungsrat behandelt.

 

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