131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 14 Libertà della scienza e dell’arte

La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici, nonché la libera attività artistica sono garantite.

Art. 14 Wissenschafts- und Kunstfreiheit

Die wissenschaftliche Lehre und Forschung sowie die künstlerische Betätigung sind frei.

 

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