131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 129 Utilizzazione del patrimonio dello Stato

1 Il Cantone utilizza e gestisce il patrimonio amministrativo in modo economico e conforme alla sua destinazione.

2 Il patrimonio finanziario dev’essere amministrato conformemente alle leggi del mercato, tenuto conto dell’interesse pubblico.

Art. 129 Nutzung des Staatsvermögens

1 Der Kanton nutzt und unterhält das Verwaltungsvermögen sachgerecht und wirtschaftlich.

2 Das Finanzvermögen ist unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen marktgerecht zu verwalten.

 

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