131.221 Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986

131.221 Verfassung des Kantons Solothurn, vom 8. Juni 1986

Art. 109 Agevolazione della frequentazione della scuola

Il Cantone rimuove o riduce le difficoltà d’ordine economico, geografico o d’altro genere che ostacolino la frequentazione della scuola.

Art. 109 Erleichterung des Schulbesuches

Der Kanton beseitigt oder mindert wirtschaftliche, standortbedingte und andere Erschwernisse des Schulbesuches.

 

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